D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544.
Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in materia di imposta sugli intrattenimenti.
Titolo I
Imposta sugli intrattenimenti
Art. 1.
Obblighi degli esercenti attività da intrattenimento
1. I soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come
modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60, che applicano il regime forfettario di cui al sesto comma dell'articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità,
di sponsorizzazione, alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva
e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla
tariffa stessa.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di registrazione
dei corrispettivi, previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di liquidazione previsto dall'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e di
dichiarazione stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, ma tengono il registro previsto dall'articolo 25 del medesimo
decreto n. 633 del 1972, in cui annotano, in apposita sezione, le fatture
di cui al comma 1. È fatto salvo l'esercizio dell'opzione per la determinazione
dell'imposta nei modi ordinari con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo
74, sesto comma dello stesso decreto n. 633 del 1972.
3. Per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui
alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, e per le operazioni ad esse accessorie, complementari
o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti,
gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio,
all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi
misuratori fiscali conformi alle disposizioni recate dalla legge 26 gennaio
1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi, salvo
quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento. Per le
operazioni non accessorie effettuate nel corso dell'evento i relativi corrispettivi
sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, in quanto applicabile.
4. Al termine di ogni giorno di attività è emesso dall'apparecchio misuratore
fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi
la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo
è emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività con riferimento
alla data di inizio dell'evento.
5. Qualora per errore o guasto dell'apparecchio vengano emessi, nel corso
della stessa giornata, più documenti riepilogativi, gli stessi, previa annotazione
della cennata circostanza nel libretto fiscale di dotazione dell'apparecchio,
sono conservati a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
6. I soggetti di cui al comma 1, con la dichiarazione di cui all'articolo
8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, comunicano, oltre i dati ivi
previsti, i nominativi degli intermediari di cui eventualmente si avvalgono
per la vendita dei titoli di accesso.
7. Nel caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi
misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, si rendono applicabili
le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle
finanze 23 marzo 1983 e dall'articolo 21, comma 3, del decreto del Ministro
delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche degli apparecchi
misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo
12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In alternativa, i corrispettivi
possono essere certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale, prevista
dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino
manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle
finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche della ricevuta fiscale
e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, integrati
con le indicazioni di cui all' articolo 74-quater, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
8. Per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'imposta
sugli intrattenimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo
7 del presente regolamento.
Art. 2.
Intrattenimenti organizzati da enti società o associazioni
1. Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata
dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, organizzati
dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto n. 640
del 1972 per i propri soci, sia previsto il pagamento di un corrispettivo
specifico per l'ingresso anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli
di accesso a tutti gli intervenuti.
2. Gli stessi soggetti presentano al concessionario di cui all'articolo
17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente,
entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione
dell'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate le specifiche attività
esercitate, rientranti o meno nell'area di applicazione dell'imposta sugli
intrattenimenti.
Art. 3.
Prestazioni occasionali e prestazioni accessorie alle attività da intrattenimento
1. I soggetti che organizzano occasionalmente attività da intrattenimento
unitamente ad attività soggette alla certificazione dei corrispettivi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,
certificano con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto
anche i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle eventuali operazioni
accessorie. I soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente
le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, come modificata dall'articolo 1 del decreto
legislativo n. 60 del 1999, producono la dichiarazione di cui all'articolo
19 dello stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente all'effettuazione
dell'evento e presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle
entrate competente, entro il quinto giorno successivo al termine della data
della manifestazione, un'apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi
dei soggetti e l'indicazione dei corrispettivi percepiti.
Art. 4.
Imponibili medi
1. I soggetti che svolgono le attività di minima importanza e quelle soggette
ad imposta svolte congiuntamente ad altre non soggette di cui all'articolo
14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo
n. 60 del 1999, assolvono l'imposta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo,
previa specifica comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio
delle entrate competente, con le modalità e nei termini previsti dal successivo
articolo 19 dello stesso decreto, salvo che sia esercitata l'opzione per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, in base alle disposizioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
442. Agli effetti della certificazione dei corrispettivi, per le attività
di minima importanza, previste dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono applicabili le disposizioni
di cui all'articolo 10, comma 1, del presente regolamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 cessa di avere applicazione a partire
dall'anno solare successivo a quello in cui è superato il volume d'affari
di cinquanta milioni di lire.
Art. 5.
Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco
1. Per ogni mese solare, i soggetti che gestiscono case da gioco o i loro
rappresentanti compilano e sottoscrivono apposite distinte, in unico esemplare,
per la contabilizzazione dei proventi.
2. Alla fine di ogni giornata di gioco e, comunque, entro le ore 24 del
giorno successivo a quello in cui è iniziato il gioco sono indicati in un'unica
distinta i proventi realizzati, distinguendo quelli derivanti dal gioco,
dagli ingressi e dagli altri introiti connessi.
3. Alla distinta sono allegate le note compilate per ciascun tavolo da gioco
e per il totale degli apparecchi.
4. La distinta è utilizzata dai soggetti di cui al comma 1 per la liquidazione
ed il versamento del tributo.
5. Gli esemplari delle distinte per la contabilizzazione dei proventi sono
tenuti e conservati dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Art. 6.
Modalità e termini di pagamento
1. Il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
a) per le attività a carattere continuativo svolte in un mese solare, entro
il giorno sedici del mese successivo;
b) per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello
di conclusione della manifestazione;
c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno sedici del
mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale.
2. Nei casi di mancato svolgimento delle attività soggette all'imposta,
per le quali sia previsto, in base ad accordi intercorsi tra le parti, l'obbligo
della restituzione del corrispettivo pagato per i titoli di accesso, l'imposta
è commisurata alle somme non rimborsate e versata entro trenta giorni dall'originario
termine di pagamento.
3. Qualora l'effettuazione delle attività di cui al comma 2 sia rinviata
di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista
ed i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova
manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti
per quest'ultima.
Titolo II
Imposta sul valore aggiunto
Art. 7.
Obblighi degli esercenti attività spettacolistiche
1. Per le prestazioni di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché per le operazioni ad esse
accessorie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3,
4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, ad esclusione delle prestazioni di
cui al n. 6, secondo periodo, della medesima tabella C, rese presso il domicilio
del cliente, i cui corrispettivi sono certificati mediante rilascio della
ricevuta fiscale prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.
249.
2. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 provvedono
all'annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ai conseguenti
adempimenti di liquidazione e versamento di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, di dichiarazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
nonché agli altri adempimenti previsti dal titolo II del medesimo decreto
n. 633 del 1972.
Art. 8.
Contribuenti minori
1. I soggetti previsti dall'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquanta
milioni di lire, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante
rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249,
o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al
decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni
di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall'annotazione dei
corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche e dai
relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione
delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione
annuale.
3. I soggetti di cui al comma 1 che iniziano l'attività e presumono di realizzare
un volume di affari non superiore al limite ivi previsto comunicano che
intendono avvalersi del regime agevolativo, ai sensi dell'articolo 35, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 cessano di avere applicazione a partire
dall'anno solare successivo a quello in cui è superato il limite di cinquanta
milioni di lire.
Art. 9.
Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati
1. Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma
1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle associazioni senza scopo di
lucro ed alle associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, per
tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse
agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni.
2. L'opzione è comunicata al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione
al domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare
per il quale intendono fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio
di detto anno ed all'ufficio delle entrate, secondo le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione
ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante
per un quinquennio.
3. I soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, in luogo degli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 2, della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono conservare e numerare progressivamente
le fatture di acquisto e annotare, anche con una unica registrazione, entro
il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi
provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento
al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze
11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Gli stessi soggetti effettuano
il versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese
successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti
dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. I suddetti soggetti
annotano distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle
finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'articolo 25, comma 1, della
legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze
patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo
47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Art. 10.
Disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
"le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti
all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa
la raccolta delle rispettive giocate;".
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera ss) è aggiunta la seguente:
"tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente
alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività
di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni
installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora
realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire".
Art. 11.
Disposizioni transitorie e decorrenza
1. I soggetti di cui all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato
dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data
del 1° gennaio 2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori
fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire
dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso,
entro il 30 giugno 2000. In tale periodo certificano i corrispettivi mediante
rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio
1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi
di cui decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti
recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva,
provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti
del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a rapporti posti in
essere a decorrere dal 1° gennaio 2000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.