L. 13 maggio 1999, n. 133
Art. 25.
Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche
1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute
dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti
di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo
1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non
concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale
e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi
per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di
governo competente in materia di sport:
a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate
con qualsiasi modalità.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni,
fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre
1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.
3. All'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"3 per cento".
4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute
dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti
di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese
le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti
alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente
alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione
e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente,
una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito,
maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti
di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo
per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni
del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati.
5. All'articolo 13-bis comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-ter) le erogazioni
liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta
non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche".
6. All'articolo 91-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dell'onere
di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla metà".
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine
di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti
in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure
di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario
per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società
sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi
titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione
del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che
organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati
professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.