Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge
3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli
spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli
intrattenimenti e dei giochi.
Titolo I
Imposta sugli intrattenimenti
Art. 1.
Presupposto dell'imposta
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti all'imposta gli
intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata
al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato".
Art. 2.
Soggetti d'imposta
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Soggetti d'imposta). - 1. È soggetto d'imposta chiunque organizza
gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al
presente decreto ovvero esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge
ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad
altri la gestione.".
Art. 3.
Base imponibile
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Base imponibile). - 1. La base imponibile è costituita dall'importo
dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti
al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque
corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre
attività elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto
in quanto dovuta.
2. Costituiscono altresì base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti
al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori,
obbligatoriamente imposte;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione
e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati,
nonchè il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro
provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli
intrattenimenti e delle altre attività.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano
organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta
si applica:
a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti,
se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti
ed attività;
b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile
all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme
o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma
2.
4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla
differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate
ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio
del gioco.
5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute
a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e
di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per
legge l'esercizio delle case da gioco.".
Art. 4.
Aliquote
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Aliquote). - 1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite
dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale
dell'intrattenimento.".
Art. 5.
Finalità di beneficenza
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Finalità di beneficenza). - 1. In caso di intrattenimenti ed
altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza,
la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento.
Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati
da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate
di attività.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore
ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati
all'ente beneficiario.
3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente
la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito
rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna
iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici,
l'imposta non è dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni indicate
nei commi da 1 a 3.
5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento di cui alla
tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto
degli adempimenti ivi previsti.".
Art. 6.
Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette
ad imposta
1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività
soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta
hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto
del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori
fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero
mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purché conformi alle
caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge
26 gennaio 1983, n. 18.
2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione
di particolari condizioni dell'intrattenimento può autorizzare l'uso di
speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi
anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta
può essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari
dei locali dove debbono essere installate.
3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici
centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio
decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta
relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici
centralizzati, nonchè per i relativi controlli.".
Art. 7.
Abbonamenti
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Abbonamenti). - 1. Per le prestazioni rese in abbonamento
la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per il numero
delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il
tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.
2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti
in diversi locali.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni
di attuazione del presente articolo.".
Art. 8.
Imponibili medi
1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Imponibili medi). - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati
a norma del comma 2:
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive
ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in
pubblici esercizi;
b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette ad imposta
svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera a) del
comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento
dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui
alla lettera b) del comma 1, la base imponibile è costituita dal 50 per
cento dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell'anno solare precedente
siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.
3. È data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via
ordinaria.".
Art. 9.
Apparecchi da divertimento e intrattenimento
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per
gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli
apparecchi meccanici, l'imposta è assolta attraverso l'acquisto di schede
magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi
stessi.
2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente
o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi
al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce
anche le modalità di utilizzo.
3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile è stabilita forfettariamente
con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche
tecniche degli apparecchi medesimi.".
Art. 10.
Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). - 1. Per
quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta
di cui all'articolo 2, nonchè per le modalità ed i termini di pagamento
dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'articolo
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
Art. 11.
Concessione del servizio
1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica";
b) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Annualmente
il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile".
2. La convenzione con il concessionario di cui all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è prorogata sino
al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di aggio fissate per
il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento delle medesime.
Alla Società italiana degli autori e degli editori possono essere affidate,
anche in costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel rispetto
della normativa vigente, attività di controllo, accertamento e riscossione
di entrate erariali e locali diverse dall'imposta sugli intrattenimenti.
Art. 12.
Vigilanza
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita dalla seguente:
"c) al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto
professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di
una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al
Ministero delle finanze.".
Art. 13.
Dichiarazione di effettuazione di attività
1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Dichiarazione di effettuazione di attività). - 1. Gli esercenti
e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette
ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio
accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza,
di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione
personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che
presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano
idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta
presumibilmente dovuta.".
Art. 14.
Titoli di ingresso a riduzione
1. Nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, dopo il primo comma, è aggiunto in fine il seguente: "Per
i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di
partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al
prezzo pagato in misura ridotta.".
Art. 15.
Titoli di accesso gratuiti
1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Titoli di accesso gratuiti). - 1. Per le attività previste dal
presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative
permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta
nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna
categoria di posti.
2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta
i titoli di accesso gratuiti limitatamente al 2 per cento dei posti di
ciascuna categoria di cui il locale dispone.
3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività,
senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi
vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.
4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai
commi precedenti l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per
la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.
5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non
vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità
investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni
o compiti di istituto.".
Art. 16.
Termini di decadenza - Rimborsi
1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Termini di decadenza - Rimborsi). - 1. L'accertamento del tributo
e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a
pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata
commessa la violazione.
2. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento,
il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle
imposte erroneamente od indebitamente pagate.".
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Art. 17.
Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei
giochi
1. Il sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli
intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima.
La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al
cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate
anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti
di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse
alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le
predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un
decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo
per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa
sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni
di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie;
sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione,
salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica
la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole
imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei
modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio
dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442;
l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante
per un quinquennio.".
Art. 18.
Regime I.V.A. per le attività spettacolistiche
1. Dopo l'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche). - 1.
Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente
decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito
al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione
delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento
per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi
di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso
emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo
in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica.
Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica,
la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento
identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie.
I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici
centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio
decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità
per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario
od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni
programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo
in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonchè quelli che
svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente
decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di
affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei
corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta
sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche,
le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano
per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991,
n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma
136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442;
l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante
per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonchè per le attività svolte
dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario
di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo
52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale
delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione,
la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonchè delle prestazioni
di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento
dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria
iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria
alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con
le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi
processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di
coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo. Le facoltà
di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario
di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente
individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito
in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine,
con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per
la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui
al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria.
Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37
dello stesso decreto n. 640 del 1972.".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
è aggiunta, in fine, la tabella C, allegata al presente decreto.
Art. 19.
Disposizioni di coordinamento
1. Il numero 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali;
attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini
e marionette ovunque tenuti;".
2. Per l'anno 1999 la detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore
aggiunto di cui all'articolo 74, quinto comma [rectius: sesto comma, n.d.r.],
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continua
ad applicarsi nella misura di due terzi dell'imposta relativa alle operazioni
imponibili. I versamenti di imposta in eccedenza, determinati a decorrere
dal 1 gennaio 1999 con l'applicazione della percentuale di detrazione
forfettaria nella misura del cinquanta per cento, possono essere compensati
in sede di liquidazioni periodiche successive alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: "Non costituiscono
inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli
ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto,
rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito
di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità
di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del
Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento
dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso
sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che
di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere
nazionale.".
4. All'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "di cui all'articolo 74, ultimo comma",
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 74, sesto comma";
nel medesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per
quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater".
Art. 20.
1. Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta
in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta
sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile
e può essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni
e le attività culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le
condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonchè le modalità dei
controlli.
3. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dopo la lettera h-bis) è aggiunta, in fine, la seguente:
"h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.".
Art. 21.
Norma di copertura a norma dell'articolo 1 comma 1, lettera o), della
legge di delega
1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è determinata
nella misura del 23 per cento.
2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta
unica prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504 , è fissata nella misura del 29 per cento della
base imponibile.
3. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è
abrogato.
Art. 22.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quelle recate
dall'articolo 11, comma 2, si applicano dal 1° gennaio 2000 e con la medesima
decorrenza sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23,
24, 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita
da quella di cui all'allegato A al presente decreto.
3. I richiami all'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, contenuti in altre norme debbono
intendersi riferiti all'imposta sugli intrattenimenti disciplinata dal
presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A
Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti
Punto Tariffa | Genere di attività | Aliquota
|
1 | Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione
dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti
anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica
dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario
complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. |
16%
|
2 | Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni,
dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone,
a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico
o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico,
sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica
di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart. |
8%
|
3 | Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente
riservati all'esercizio delle scommesse. |
60%
|
4 | Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati. | 10%
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