D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Sezione I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Art. 1.
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarnel'oggetto
esclusivo o principale di attività
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il
comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. L'oggetto esclusivo o principale
dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo
o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione
si applica in ogni caso agli enti non residenti.".
Art. 2.
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento
convenzionato di attività
1. Nell'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto,
in fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione
del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma
1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti
per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo
8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità
ai fini istituzionali degli enti stessi.".
2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1,
fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto,
sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti
condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo
108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, possa considerarsi occasionale.
Art. 3.
Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Per l'attività commerciale
esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità
separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre
attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare
il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale
o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare
che corrisponde al predetto rapporto.";
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli enti soggetti
alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo
di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste
per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi
enti.".
Art. 4.
Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 è inserito
il seguente:
"Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali).
- 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche,
dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo
di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962
(rectius: 1992), n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità
semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione
forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti
nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente
alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare
dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare
dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni
di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno
in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha
effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata
fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione
è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio
del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano
l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.".
Art. 5.
Enti di tipo associativo
1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per le associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale
o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.";
b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"4-bis. Per
le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici,
la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in
cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette
attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma
4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati
nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano
effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni,
anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi
di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati
o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione
sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi
i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4 quater
si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino
alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti
redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4 quinquies
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.".
2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo,
le parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona"; nello
stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni
curate da enti di tipo associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite
dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona";
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Per le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera
commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici,
la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in
cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari,
sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano
a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente
ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.".
3. Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1°
gennaio 1998 predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo
111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di
cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 6.
Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, è inserito
il seguente:
"Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale).
- 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica
di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale
per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche
dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale,
al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle
entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni,
le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale
rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui
vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo
di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario
di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro
sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento
di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo
l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale
di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".
Art. 7.
Enti non commerciali non residenti
1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante
gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma
2, le parole: "senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni
dei commi 2 e 3 dell'articolo 109" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano
le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109".
Art. 8.
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali,
dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Indipendentemente
dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti
non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato
rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono
risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma
2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del
comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori
a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi,
ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili
di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
Art. 9.
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti
non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre
1999, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione
di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento,
non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei
confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti,
a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente
i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento
abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo
di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente
costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto
del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti
ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413,
recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo
di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per
cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma
5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della
predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere
b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione
di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10
per cento.
2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente
decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma
2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può,
entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal
patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta
locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del
5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri
di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio
personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa.
Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente
stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno
di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione
nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione
di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1
e 2.
Sezione II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE
Artt. da 10 a 30
(omissis)