L. 16 dicembre 1991, n. 398.
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.
Art. 1.
1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro,
affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione
sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività
sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito
dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore
a lire 360 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione
è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare
al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino
a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti
che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione
nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve
essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta
giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma
1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire
360 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge
con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
Art. 2.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono
esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti
dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati
dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta
d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli
articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio
di attività commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74,
quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente
per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve
le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia
di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti,
nonché della legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è
determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio
di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e
aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati
i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite
le relative modalità di compilazione.
Art. 3.
Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della
legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti
di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei
soggetti stessi.
Art. 4.
1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate
dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta
sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.