Legge del 11/08/1991 n. 266
Titolo del provvedimento:
Legge quadro sul volontariato.
(TESTO REDAZIONALE: "Le associazioni di volontariato riconosciute dalla
presente legge, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente
dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio/sanitari
di protezione civile a decorrere dal 1/1/1999. - vedi comma 17, art. 72,
legge 448/98 -") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22/08/1991)
Art. 1.
Finalita' e oggetto della legge.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita'
di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo,
ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto
originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile
e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonche' i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2.
Attivita' di volontariato.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato deve intendersi
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione
di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarieta'.
2. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno
dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione
di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata,
entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto
di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 3.
Organizzazioni di volontariato.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, che si
avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica
che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite
di compatibilita' con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto,
oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche
che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza
di fini di lucro, la democraticita' della struttura, l'elettivita' e la
gratuita' delle cariche associa- tive nonche' la gratuita' delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi
ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresi' stabiliti l'obbligo
di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso
da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare
o specializzare l'attivita' da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante strutture
proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture
pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4.
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti,
che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita'
civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze
anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5.
Risorse economiche.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per
il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita' da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita' giuridica, iscritte
nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati
e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attivita'. Possono
inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare
donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando
i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle
finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini
della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659
e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni
di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni
che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo
le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o,
in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 6.
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e
dalle province autonome.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta
dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai contributi
pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni
fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli
7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato
che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta
copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti
e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la
cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento
di cancellazione e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con
le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata
dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo
12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione
della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma
1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 7.
Convenzioni.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri
enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino
attitudine e capacita' operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto
della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli
utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di
controllo della loro qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 e' elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale
viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 8.
Agevolazioni fiscali.
Testo: in vigore dal 01/05/1994
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo
3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', e quelli connessi
allo svolgimento delle loro attivita' sono esenti dall'imposta di bollo
e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', non
si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredita' o di legato
sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato
dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1 bis e'
aggiunto il seguente:
"1 ter. Con i decreti legislativi di cui al comma
1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte
misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta',
purche' le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute
idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte
senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine,
in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere
prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli
10, 65 e 110 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per
un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito
di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite
del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100
milioni".
4. I proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora
sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione
di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalita' di cui al
periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Art. 9.
Norme regionali e delle province autonome.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo
6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto
del D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954.
Art. 10.
Norme regionali e delle province autonome.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di
organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalita' cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento
delle prestazioni che formano oggetto dell'attivita' di volontariato, all'interno
delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e
le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei
settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorita' nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione
ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo
6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attivita'
di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione
e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni
stesse.
Art. 11.
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo
6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
Art. 12.
Osservatorio nazionale per il volontariato.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli affari sociali, e' istituito l'Osservatorio nazionale per
il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un
suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle
federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti
e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi
a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con
gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di
banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato
di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione
ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attivita'
di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Art. 13.
Limiti di applicabilita'.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. E' fatta salva la normativa vigente per le attivita' di volontariato
non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attivita'
di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle
connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre
1972, n. 772.
Art. 14.
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato,
per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione
della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i),
dello stesso articolo 12, e' autorizzata una spesa di due miliardi di lire
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo
8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
Art. 15.
Fondi speciali presso le regioni.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota
non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese
di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma
1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali
presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali,
centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato,
e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attivita'.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni
di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalita' di cui al comma
1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate
ad opere di beneficenza e di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 35,
terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalita' di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16.
Norme transitorie e finali.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare
le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro
un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 17.
Flessibilita' nell'orario di lavoro.
Testo: in vigore dal 06/09/1991
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri
di cui all'articolo 6, per poter espletare attivita' di volontariato, hanno
diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o
delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente
con l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per
consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale
dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di
volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire
di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro o di turnazioni,
compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.