Testo: in vigore dal 01/01/1998
modificato da: DLG del 04/12/1997 n. 460 art. 2
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali
di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 e' formato dai redditi fondiari,
di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la
destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Per i medesimi enti non si considerano attivita' commerciali le prestazioni
di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. rese in conformita' alle
finalita' istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso
pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni
dell'art. 8. 2-bis.
Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non
commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore
o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze
o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti
per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui
all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita' aventi finalita' sociali
esercitate in conformita' ai fini istituzionali degli enti stessi.