DPR 22 dicembre 1986 n. 917, art. 108


Titolo del provvedimento:
Testo unico delle imposte sui redditi.
art. 108

Titolo:
Reddito complessivo.

Testo: in vigore dal 01/01/1998
modificato da: DLG del 04/12/1997 n. 460 art. 2

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 e' formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Per i medesimi enti non si considerano attivita' commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. rese in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni dell'art. 8. 2-bis.

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non
commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini istituzionali degli enti stessi.