DPR 22 dicembre 1986 n. 917, art. 109


Titolo del provvedimento:
Testo unico delle imposte sui redditi.
art. 109

Titolo:
Determinazione dei redditi.

Testo: in vigore dal 01/01/1998
modificato da: DLG del 04/12/1997 n. 460 art. 3

1. - I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi
rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e' diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.

2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.

3-bis.
Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.

4. - Per gli enti religiosi di cui all'art. 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.

4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilita' separata qualora siano osservate le modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.