Testo: in vigore dal 01/01/1998
modificato da: DLG del 04/12/1997 n. 460 art. 3
1. - I redditi e le perdite che concorrono a formare
il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente
per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti
che vi
rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e' diversamente stabilito,
le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.
2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non
commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni
e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali
e di altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che
corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente
e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria
per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
4. - Per gli enti religiosi di cui all'art. 26 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali, le
spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri
sono determinate con i criteri ivi previsti.
4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia
di contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilita'
separata qualora siano osservate le modalita' previste per la contabilita'
pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.