Testo: in vigore dal 28/06/2001
modificato da: DPR del 12/04/2001 n. 222 art. 4
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni
sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per
le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo
9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1962, n.
66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai
sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria
del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti
nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficientedi redditivita'
corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente
ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui
agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attivita':
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina
con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente.
In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni
di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo
si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano
superati.
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso
del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un
triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso
del quale la dichiarazione stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni.