Legge del 27/12/2002 n. 289, art. 51
Titolo del provvedimento: Disposizioni in materia di assicurazione
degli sportivi
1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo
gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici
alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate
e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti
in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali
sia derivata la morte o una inabilità permanente.