DPR 22 dicembre 1986 n. 917, art. 110



Titolo del provvedimento:
Testo unico delle imposte sui redditi.
art. 110

Titolo:
Oneri deducibili.

Testo: in vigore dal 01/06/1994
modificato da: DL del 31/05/1994 n. 330 art. 2 convertito

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10.
Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione e' ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.