Titolo del provvedimento:
Testo unico delle imposte sui redditi.
art. 110
Titolo:
Oneri deducibili.
Testo: in vigore dal 01/06/1994
modificato da: DL del 31/05/1994 n. 330 art. 2 convertito
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo,
gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo
10.
Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione e' ammessa, per quote costanti,
nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In
caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le
somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo
di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.