DPR 22 dicembre 1986 n. 917, art. 110-bis



Titolo del provvedimento:
Testo unico delle imposte sui redditi.
art. 110 - bis

Titolo:
Detrazione di imposta per oneri. (N.D.R. "La detrazione del 19 per cento, disposta dall'art. 49 DLG n. 446 del 1997, si applica per gli oneri sostenuti dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.")

Testo: in vigore dal 11/01/2001
modificato da: L del 07/12/2000 n. 383 art. 22

1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a ), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione
spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.