Titolo del provvedimento:
Testo unico delle imposte sui redditi.
art. 111
Titolo:
Enti di tipo associativo.
Testo: in vigore dal 24/12/1998
modificato da: DLG del 19/11/1998 n. 422 art. 5
1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta
nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita'
istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non
commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti
a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio
di attivita' commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma
1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli
associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi
i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori
o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo
come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo
che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano
commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono
la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le
cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni
di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore,
per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito
e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni
effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dell'interno,
non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed
esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate
nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
di cui al comma 4-bis non e' considerata commerciale anche se effettuata
da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche' da associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria
non si considerano effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali
le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma
3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza
prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia
di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate
verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i
costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate
si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi
o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai
fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative
volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto
di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita'
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni
il cui
atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita'
di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e
sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive
di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e)
del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.