Titolo del provvedimento:
Testo unico delle imposte sui redditi.
art. 111 - bis
Titolo:
Perdita della qualifica di ente non commerciale.
Testo: in vigore dal 01/01/2003
modificato da: L del 27/12/2002 n. 289 art. 90
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente
perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente
attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente
si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale,
al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al
valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto
alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi,
le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale
rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo
d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni
e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio
dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni
dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica
secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.