Titolo del provvedimento:
Testo unico delle imposte sui redditi.
art. 114
Titolo:
Enti non commerciali. (N.D.R. "La detrazione del 19 per cento, disposta
dall'art. 49 DLG n. 446 del 1997, si applica per gli oneri sostenuti dal
periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.")
Testo: in vigore dal 11/01/2001
modificato da: L del 07/12/2000 n. 383 art. 22
Note: Contiene anche le modifiche apportate da DLG n.
460/97, art. 13.
1. - Il reddito complessivo degli enti non commerciali
e' determinato secondo le disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo
si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa
che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma
1 dell'articolo 10 e l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo
110, comma 1, terzo periodo.
1-bis. - Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza
del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati
alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo
13-bis.
La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili
nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito
complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1,
terzo periodo.
2. - Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita'
commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109.
2-bis. - Sono altresi' deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti
pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute,
le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' dirette
alla
tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela
e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo
1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di
cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati
al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di cui all'articolo
5 della medesima legge e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le
erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche'
allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette;
il
mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del
presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente,
come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati,
determina la indeducibilita' delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente
da' immediata comunicazione ai competenti Uffici tributari delle violazioni
che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento
della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta
e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione
di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali,
e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata
dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni
e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere
attivita' di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo
dirette al conseguimento delle finalita' di interesse generale cui corrispondono
tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla
protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo
1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilita'
in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto
legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431.
2-ter. - Il Ministro dell'ambiente e la Regione, secondo
le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo
effettuate a favore di soggetti privati, affinche' siano perseguiti gli
scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari
e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori
delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta
dall'autorita' di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.