DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4
Art. 4.
Esercizio di imprese.
Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli
articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma
di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa,
dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195
del codice civile.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in
nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in
accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società
cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere
di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici
e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza
personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo
o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma
del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati
o partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si
considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali
o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali
anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati
o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni
alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità
alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra scolastica della persona, anche se rese nei
confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali.
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni
caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni
delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia
elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di
pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione
di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni
e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali:
le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi
anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio
italiano dei cambi; la gestione, da parte delle Amministrazioni militari
o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale
ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari
motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie,
da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi
concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione
di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati
nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni
di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dalla Corte costituzionale,
nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie
soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate
dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in
deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili
nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità
classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto
ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati
all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di
società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente
o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale,
o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento
sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni,
anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate,
di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti,
senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività
di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società
partecipate.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287,
le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno,
non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso
le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi
similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata
nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto
comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto
si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino
alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti
redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente
ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al
1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532,
ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza
a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di
cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.