Art. 74 - Disposizioni relative a particolari settori
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è
dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati
dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato ceduti attraverso
le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla
base del prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi,
dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo
stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima
immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta
concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione
annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici,
di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori
sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle
copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero
delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione
della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente
a supporti integrativi o ad altri beni.
Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni
ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.
Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette
e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente,
in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri
a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e
che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
cento del prezzo della confezione stessa.
Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota
del supporto integrativo.
La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica
anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente
a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica
confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche
gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al
dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica
con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.
I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti
editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo
le modalità previste dalla predetta legge.
Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando
il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli
pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione
risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai
sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto.
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo
tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e
di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare
i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori
autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani
di persone, dall'esercente l'attività di trasporto; e per la vendita
al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente
l'attività di gestione dell'autoparcheggio;
[e-bis).lettera abrogata].
Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente
comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle
operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni
dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle
finanze.
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di
uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito
dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati,
con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche
di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché
mensilmente.
La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti
di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori
di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974,
n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le
liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti
di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori
iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed
i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze,
emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo
periodo del presente comma.
Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo
precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può
essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto
comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun
trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo
comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori
possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo
a quello di emissione.
Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora
per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla
consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della
prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza
trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi.
Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta
sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità
stabilite per quest'ultima.
La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura
pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono
effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni
di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque
connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si
applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata
in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in
misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva
e di trasmissione radiofonica.
I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono
esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni
di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie;
sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione,
salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica
la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti.
Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario
di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale,
prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata
ed è comunque vincolante per un quinquennio.
[comma abrogato]
Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi, e dei relativi
lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli,
di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative
agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati,
lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione,
il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate
senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo
secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo
30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni
di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,
dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della
tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d.
7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri
(vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri
(vergella) (v.d. 7605.21).
Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati,
sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell'anno
solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori
e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi
di lire.
I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono
esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare
e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali
relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative
alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il
cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati
da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione.
I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita
se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di
lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei
modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione
relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme
di cui all'articolo 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione
dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi.
I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia
cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al
nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti
dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati
di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo.
[comma abrogato]
Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono
comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse
relative.