Art. 74-quater - Disposizioni per le attività spettacolistiche
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C
allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie,
salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento
in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle
operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta
all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono
gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un
titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero
mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui
alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione
spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo
ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo
e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi
mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche
tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di
accesso.
4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate
in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione
delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché
quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata
al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano
la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo
dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta
assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche,
le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano
per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991,
n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma
136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà
di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è
comunque vincolante per un quinquennio [vedi D.M. 30 luglio 1999, n. 340].
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché
per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione
delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli
intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto
coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche
attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento
delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita
dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori,
al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta
ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa
o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria
alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con
le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi
i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le
norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo.
Le facoltà di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale
del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo,
previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione
e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A
tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità
per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario
di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe
tributaria.
Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22
e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.