Legge del 27/12/2002 n. 289, art. 51
Titolo del provvedimento: Regolamento per la semplificazione
delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le
associazioni sportive dilettantistiche. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 19/04/2002)
Testo:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente
il regime dell'imposta sul valore aggiunto per le attivita' spettacolistiche,
come modificato dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
prevede l'emanazione di un regolamento per dettare, ai sensi dell'articolo
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modalita' semplificate
di certificazione dei corrispettivi per le societa' sportive dilettantistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-quater, recante disposizioni
per le attivita' spettacolistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,
concernente regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,
concernente regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi
di certificazione dei corrispettivi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
art. 1
Ambito applicativo
Testo:
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle
societa' e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive
nazionali purche' riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese
le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398, relativamente alle attivita' sportive di cui alla
tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, svolte nel territorio dello Stato, nell'ambito di manifestazioni
sportive dilettantistiche.
art. 2
Certificazione dei corrispettivi
Testo:
1. I soggetti indicati nell'articolo 1 possono documentare i corrispettivi
costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni
sportive dilettantistiche, in alternativa ai titoli di accesso emessi con
le modalita' stabilite dal decreto del direttore generale del Dipartimento
delle entrate 13 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 2000, mediante rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti.
2. I titoli di ingresso e gli abbonamenti sono rilasciati al momento del
pagamento del corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima dell'ingresso.
3. I corrispettivi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono certificati,
ove non sia obbligatoria l'emissione della fattura, ai sensi del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
696, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del medesimo regolamento.
4. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che, avendone
i requisiti, determinano l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo
74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, possono applicare le disposizioni del presente regolamento,
in alternativa a quelle recate dall'articolo 8, comma 1, del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n.
544, limitatamente ai corrispettivi indicati nel comma 1.
art. 3
Titoli di ingresso
Testo:
1. I titoli di ingresso sono costituiti da almeno due sezioni, ciascuna
recante la numerazione progressiva ed il contrassegno del concessionario
di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, nonche' le seguenti indicazioni:
a) il numero di serie;
b) la categoria di posto;
c) il corrispettivo;
d) il corrispettivo per l'eventuale prevendita;
e) la dicitura "gratuito" ovvero "ridotto", per i titoli di ingresso rilasciati
gratuitamente o ad importo ridotto.
2. I titoli di ingresso sono distinti in serie per categorie di posto e
di corrispettivo, nonche' in caso di cessione gratuita o a prezzo ridotto.
Il corrispettivo, ove non risulti prestampato, e' apposto prima del rilascio
del titolo.
3. Le due sezioni del titolo sono separate al momento dell'ingresso e sono
conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall'organizzatore
e l'altra dallo spettatore.
art. 4
Abbonamenti
Testo:
1. Gli abbonamenti recano la numerazione progressiva e il contrassegno del
concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, nonche' le seguenti indicazioni:
a) gli elementi identificativi dei soggetti, di cui all'articolo 1;
b) la validita' temporale;
c) il numero delle manifestazioni cui danno diritto di assistere, con l'indicazione
delle stesse nelle ipotesi di abbonamento a turno fisso;
d) il corrispettivo;
e) la categoria di posto;
f) la dicitura abbonamento "gratuito" ovvero "ridotto", per gli abbonamenti
rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto;
g) la data di rilascio.
2. Nell'ipotesi di abbonamento rilasciato a data libera, che da' diritto
di assistere a un numero prefissato di manifestazioni, e' consegnato allo
spettatore, prima dell'ingresso a ciascuna manifestazione, un titolo con
le caratteristiche di cui all'articolo 3, recante la dicitura "abbonato",
senza l'indicazione del corrispettivo. Servizio di documentazione tributaria
Decreto del Presidente della Repubblica del 13/03/2002 n. 69
art. 5
Adempimenti
Testo:
1. Ogni nuova dotazione di titoli d'ingresso e di abbonamenti e le eventuali
integrazioni sono certificate dal concessionario di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
2. Le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti sono annotate su appositi
prospetti, a numerazione progressiva per ciascun esercizio sociale.
3. Per ciascuna manifestazione e' redatto un singolo prospetto. Prima dell'inizio
di ciascuna manifestazione, sono annotati nel prospetto i dati della societa'
o associazione sportiva, dell'impianto e dell'evento sportivo, nonche' i
dati relativi ai titoli posti in uso, con l'indicazione del numero del primo
titolo di ingresso utilizzabile e del relativo importo. Nella stessa giornata
di conclusione di ciascuna manifestazione sportiva e, comunque, prima dell'inizio
della successiva manifestazione, se realizzata nella stessa giornata, sono
annotati il numero dell'ultimo titolo rilasciato, nonche' la quantita' complessiva
dei titoli emessi.
4. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito
prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero
degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento da' diritto di assistere,
della quantita' dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. Dette
annotazioni sono effettuate entro il quinto giorno non festivo del mese
successivo a quello del rilascio degli abbonamenti.
5. Al termine di ciascun esercizio sociale i soggetti indicati all'articolo
1 si avvalgono di un apposito prospetto annuale dei titoli in carico per
l'annotazione delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti
non utilizzati, specificandone la tipologia, la serie, la numerazione ed
il corrispettivo se prestampato. Tali rimanenze dei titoli di ingresso di
ciascun esercizio sociale, evidenziate nel prospetto, costituiscono la dotazione
iniziale dell'esercizio successivo.
6. I prospetti di cui al presente articolo, recanti il contrassegno del
concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e conformi al modello approvato con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono tenuti e conservati ai sensi
dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Una copia dei prospetti e' ritirata, ai fini dell'acquisizione
dei dati necessari al controllo, dal concessionario di cui all'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
7. Resta fermo l'obbligo di annotare i corrispettivi, ivi compresi quelli
certificati con i titoli d'ingresso e con gli abbonamenti ai sensi degli
articoli 3 e 4, nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per le associazioni sportive
dilettantistiche che optano per l'applicazione delle disposizioni della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, nel modello previsto all'articolo 9, comma
3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1999, n. 544. Alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche
che determinano l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 74-quater,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 8, comma 2,
del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1999, n. 544.
art. 6
Annullamento e mancata utilizzazione dei titoli
Testo:
1. In caso di mancata effettuazione dell'evento sportivo, che comporti la
restituzione del corrispettivo pagato, i titoli di ingresso, comprensivi
di tutte le sezioni, sono consegnati al concessionario di cui all'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
per la successiva distruzione, entro il giorno 15 del mese successivo a
quello dell'evento non realizzato.
2. I titoli d'ingresso e gli abbonamenti che le societa' e le associazioni
sportive dilettantistiche non intendono piu' utilizzare sono consegnati,
comprensivi di tutte le sezioni, al concessionario di cui al comma 1, per
la successiva distruzione.
art. 7
Disposizioni transitorie e decorrenza
Testo:
1. I biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
in uso ai sensi dell'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, possono continuare
ad essere utilizzati, sempreche' gli stessi siano integrati con l'indicazione
del corrispettivo e siano registrati sul prospetto di cui all'articolo 5,
comma 5, quale dotazione iniziale dei titoli d'ingresso, entro il primo
giorno non festivo successivo a quello della decorrenza degli effetti del
presente decreto.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal
sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del provvedimento di approvazione dei modelli
previsti dall'articolo 5.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.