Legge del 18/10/2001 n. 383
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24/10/2001
Primi interventi
per il rilancio dell'economia.
Art. 8 Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni
libri contabili obbligatori
1. L'articolo 2215 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2215. - (Modalita' di tenuta delle scritture contabili). - I
libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente
in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della
vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro
delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei
libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente
e non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, concernente
l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo
39, primo comma, e' sostituito dal seguente:
"I registri previsti dal
presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere
tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente
in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego
di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo
modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta
del contribuente".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi, l'articolo 22, primo comma, e' sostituito dal seguente:
"Fermo
restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per
il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da
esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad
eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera
d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo
2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle
scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta
giorni".
4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, concernente la disciplina dell'imposta
di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.196
del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle note, dopo il numero 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se
i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti
da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa
di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e
registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di lire 20.000";
b) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche o bollo a
punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata", sono aggiunte le seguenti:
"o nei modi di di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237, e successive
modificazioni".