DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n.231
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
CAPO I RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa
Art. 1.
Soggetti
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità
giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri
enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale.
Premesse:
- "Art. 11 legge 29 settembre 2000 nr 300”
(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica) .
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente
ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche e delle societa' associazioni od enti privi di personalita' giuridica
che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati
di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter,
secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e commesso con
abuso della qualita' di operatore del sistema, del codice penale;
b) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati
relativi alla tutela dell'incolumita' pubblica previsti dal titolo sesto
del libro secondo del codice penale;
c) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati
previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
d) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati
in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili
con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa
alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla
legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili
in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da
chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione,
ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo
ovvero ancora da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle
persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato e' stata resa
possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere
l'esclusione della responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse
proprio o di terzi;
f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive
nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;
g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire
cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai
fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche
dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali
dell'ente, prevedendo altresi' che, nei casi di particolare tenuita' del
fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e
non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione
del pagamento in misura ridotta;
h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria
entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;
i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella
forma per equivalente;
j) prevedere, nei casi di particolare gravita', l'applicazione di una o
piu' delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali
alla commissione dell'illecito;
3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attivita' ed eventuale
nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la
prosecuzione dell'attivita' e' necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi,
ed eventuale revoca di quelli gia' concessi;
6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
7) pubblicazione della sentenza;
m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i )
e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati
e in relazione ai reati di cui alle lettere a ), b), c) e d) commessi successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente
articolo;
n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera
g) e' diminuita da un terzo alla meta' ed escludere l'applicabilita' di
una o piu' delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione
da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti
idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa
realizzata;
o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili anche
in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;
p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti
alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi
a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione,
e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g)
e i) e, nei casi piu' gravi, l'applicazione di una o piu' delle sanzioni
di cui alla lettera l) diverse da quelle gia' irrogate, nei confronti dell'ente
nell'interesse o a vantaggio del quale e' stata commessa la violazione;
prevedere altresi' che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano
anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state
applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o);
q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate
dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di
accertamento della responsabilita' si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva
partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i )
e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati
nelle lettere a ), b) c ) e d) e che l'interruzione della prescrizione e'
regolata dalle norme del codice civile;
s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate
nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;
t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano
svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo
o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del
socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma,
nei confronti dei quali sia accertata la responsabilita' amministrativa
con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere
dalla societa' o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalita'
di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento
di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale
diritto puo' essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota
sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma
degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere
altresi' che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere
a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente,
ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere
al presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale
la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri
gestionali comunque inerenti alle attivita' necessarie per la liquidazione
della quota, compresa la capacita' di stare in giudizio; agli oneri per
la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si
provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi
previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
u) prevedere che l'azione sociale di responsabilita' nei confronti degli
amministratori delle persone giuridiche e delle societa', di cui sia stata
accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto previsto
nelle lettere da a) a q ), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole
di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore
a lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo negli altri casi;
disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione
sociale di responsabilita';
v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento
spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori
dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata
la responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle
lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza
di nesso di causalita' diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento
della responsabilita' del soggetto ed il danno subito; prevedere che la
disposizione non operi nel caso in cui il reato e' stato commesso da chi
e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di
rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche
di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato
e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali
funzioni;
w) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche
nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno e' proposta contro
l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente
comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o
di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente
alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilita'
dell'ente.
art. 2
Principio di legalità
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente
reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato
e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata
in vigore prima della commissione del fatto.
art. 5
Responsabilità dell'ente
1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione
o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto,
la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse
esclusivo proprio o di terzi.
art. 6
1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5,
comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente
ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza
dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo
dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le
persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione
e di gestione; d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione
dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere
alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato
a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo
le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti
dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della
giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro
trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b),
del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato,
anche nella forma per equivalente.
art. 7
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile
se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire
reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione
nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento
dell'attività' nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente
situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono
scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività';
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
art. 8
Autonomia delle responsabilità dell'ente
1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti
dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale
e' prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
L'ente può rinunciare all'amnistia.
SEZIONE II
Sanzioni in generale
art. 9
Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale
revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 13
Sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali
sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato
e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti
all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e'
stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo
12, comma 1.
art. 14
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla
quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo
e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto
dell'idoneità' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello
commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere
limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.
L'interdizione dall'esercizio di un'attività' comporta la sospensione ovvero
la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento
dell'attività'.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività' si applica soltanto quando
l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
art. 15
Commissario giudiziale
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva
che determina l'interruzione dell'attività' dell'ente, il giudice, in luogo
dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività'
dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della
pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una
delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità
la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività' dell'ente può provocare, tenuto conto delle
sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui e' situato,
rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività', il giudice
indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica
attività in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario
cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione
del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività' viene confiscato.
La prosecuzione dell'attività' da parte del commissario non può essere disposta
quando l'interruzione dell'attività' consegue all'applicazione in via definitiva
di una sanzione interdittiva.
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa per reati previsti dal Codice Penale
art. 24
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica
in danno dello Stato o di un ente pubblico.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis,
316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello
Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente
ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di
particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Nota all'art. 24:
Si riporta il testo degli articoli 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis e 640-ter,
del codice penale: "Art. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato).
– Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo
Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni
o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione
di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina
alle predette finalità, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni.". "Art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
- Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque
mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi
o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni
dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti,
mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità
europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma
indebitamente percepita e' pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinque
mila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non
può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.". "Art. 640 (Truffa).
- Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura
a sé a ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due
milioni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa
da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto e' commesso a danno dello
Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare; 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di
dovere eseguire un ordine dell'Autorità'. Il delitto e' punibile a querela
della persona offesa (120; 336 c.p.p.), salvo che ricorra taluna delle circostanze
previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.". "Art.
640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
- La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se
il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati
ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
europee.". "Art. 640-ter (Frode informatica).
- Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico
o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico
o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire centomila a lire due milioni. La pena e' della reclusione da uno
a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art.
640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore
del sistema. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo
che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra
circostanza aggravante".
art. 25
Concussione e corruzione
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321
e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria
fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter,
comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319,
aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito
un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a
3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle
persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per
una durata non inferiore ad un anno.
Nota all'art. 25:
Si riporta il testo degli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320,
321, 322 e 322-bis del codice penale: "Art. 317 (Concussione).
- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando
della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o
a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro od altra utilità,
e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni (317-bis, 323-bis).".
"Art. 318 (Corruzione per un atto d'ufficio).
- Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve,
per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non
gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per
un atto d'ufficio da lui giù compiuto, la pena e' della reclusione fino
a un anno.". "Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).
- Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso
o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto
un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro
od altra utilità, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione
da due a cinque anni.". "Art. 319-bis (Circostanze aggravanti). La pena
e' aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento
di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti
nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale
appartiene.". "Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari).
- Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire
o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo,
si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva
l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni,
la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo la pena
e' della reclusione da sei a venti anni.". "Art. 320 (Corruzione di persona
incaricata di un pubblico servizio). - Le disposizioni dell'art. 319 si
applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art.
318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio,
qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene
sono ridotte in misura non superiore a un terzo.". "Art. 321 (Pene per il
corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art.
319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle
suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da'
o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio
il denaro o altra utilità.". "Art. 322 (Istigazione alla corruzione).
- Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico
ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità
di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel
primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa
e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare
un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta
o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta
di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale
o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico
impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità
da parte di un privato per le finalista indicate dall'art. 318. La pena
di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato
di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od
altra stilita da parte di un privato per le finalità indicate dall'art.
319.". "Art. 322-bis (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari
delle Comunità europee e di Stati esteri). - Le disposizioni degli articoli
314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo,
della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto
dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti
delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità
europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati
che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri
Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti
a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano
anche se il denaro o altra utilità e' dato, offerto o promesso: 1) alle
persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che
esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali
e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri
o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso
per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici
ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati
di un pubblico servizio negli altri casi.".
CAPO II RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE
DELL'ENTE
art. 24
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica
in danno dello Stato o di un ente pubblico.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis,
316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello
Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente
ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di
particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Nota all'art. 24:
Si riporta il testo degli articoli 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis e 640-ter,
del codice penale: "Art. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato).
– Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo
Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni
o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione
di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina
alle predette finalità, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni.". "Art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
- Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque
mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi
o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni
dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti,
mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità
europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma
indebitamente percepita e' pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinque
mila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non
può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.". "Art. 640 (Truffa).
- Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura
a sé a ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due
milioni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa
da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto e' commesso a danno dello
Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare; 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di
dovere eseguire un ordine dell'Autorità'. Il delitto e' punibile a querela
della persona offesa (120; 336 c.p.p.), salvo che ricorra taluna delle circostanze
previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.". "Art.
640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
- La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se
il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati
ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
europee.". "Art. 640-ter (Frode informatica).
- Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico
o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico
o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire centomila a lire due milioni. La pena e' della reclusione da uno
a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art.
640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore
del sistema. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo
che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra
circostanza aggravante".
art. 25
Concussione e corruzione
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321
e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria
fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter,
comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319,
aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito
un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a
3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle
persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per
una durata non inferiore ad un anno.
Nota all'art. 25:
Si riporta il testo degli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320,
321, 322 e 322-bis del codice penale: "Art. 317 (Concussione).
- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando
della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o
a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro od altra utilità,
e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni (317-bis, 323-bis).".
"Art. 318 (Corruzione per un atto d'ufficio).
- Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve,
per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non
gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per
un atto d'ufficio da lui giù compiuto, la pena e' della reclusione fino
a un anno.". "Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).
- Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso
o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto
un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro
od altra utilità, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione
da due a cinque anni.". "Art. 319-bis (Circostanze aggravanti). La pena
e' aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento
di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti
nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale
appartiene.". "Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari).
- Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire
o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo,
si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva
l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni,
la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo la pena
e' della reclusione da sei a venti anni.". "Art. 320 (Corruzione di persona
incaricata di un pubblico servizio). - Le disposizioni dell'art. 319 si
applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art.
318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio,
qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene
sono ridotte in misura non superiore a un terzo.". "Art. 321 (Pene per il
corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art.
319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle
suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da'
o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio
il denaro o altra utilità.". "Art. 322 (Istigazione alla corruzione).
- Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico
ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità
di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel
primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa
e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare
un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta
o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta
di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale
o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico
impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità
da parte di un privato per le finalista indicate dall'art. 318. La pena
di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato
di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od
altra stilita da parte di un privato per le finalità indicate dall'art.
319.". "Art. 322-bis (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari
delle Comunità europee e di Stati esteri). - Le disposizioni degli articoli
314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo,
della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto
dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti
delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità
europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati
che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri
Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti
a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano
anche se il denaro o altra utilità e' dato, offerto o promesso: 1) alle
persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che
esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali
e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri
o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso
per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici
ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati
di un pubblico servizio negli altri casi".
CAPO III PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRA
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 34.
Disposizioni processuali applicabili
1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti
da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili,
le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
Nota all'art. 34:
Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: "Norme di attuazione
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale".
Art. 35.
Estensione della disciplina relativa all'imputato
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato,
in quanto compatibili.
SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza
Art. 36.
Attribuzioni del giudice penale
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene
al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente
si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni
processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo
dipende.
Art. 37.
Casi di improcedibilita'
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente
quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti
dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.
Art. 38.
Riunione e separazione dei procedimenti
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al
procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui
l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto
quando: a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo
71 del codice di procedura penale; b) il procedimento e' stato definito
con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale
di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
Art. 39.
Rappresentanza dell'ente
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante
legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando
nella cancelleria dell'autorità' giudiziaria procedente una dichiarazione
contenente a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1,
del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico
ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza
unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato
dal difensore.
Art. 42.
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente
responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti
da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano
al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione
di cui all'articolo 39, comma 2.
Art. 43.
Notificazioni all'ente
1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo
154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale
rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui
all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità' giudiziaria, le
notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura
penale.
Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi
precedenti, l'autorità' giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche
non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
sospende il procedimento.
SEZIONE III
Prove
Art. 44.
Incompatibilità con l'ufficio di testimone
1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui
all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento
della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere
interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti
per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento
connesso.
Art. 46.
Criteri di scelta delle misure
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica
idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze
cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità' del fatto
e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività' può essere disposta in via
cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare
Art. 55.
Annotazione dell'illecito amministrativo
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo
dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro
di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi
dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante
nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore
che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione
delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato
e' attribuito.
Nota all'art. 55:
Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale: "Art.
335 (Registro delle notizie di reato).
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro
custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che
ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento
in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica
del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico
ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate
alla persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona offesa e ai
rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche
esigenze attinenti all'attività' di indagine, il pubblico ministero, nel
decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto
sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabili".
Art. 59.
Contestazione dell'illecito amministrativo
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente
l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito
e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del
codice di procedura penale. 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi
dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può
comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione
del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle
fonti di prova.
Nota all'art. 59:
Si riporta il testo dell'art. 405 del codice di procedura penale: "Art.
405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione esercita
l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli
II, III, IV e V del libro VI, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico ministero richiede
il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona
alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie
di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti
indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento,
il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine
e' sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione
perviene al pubblico ministero".
Art. 64.
Procedimento per decreto
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola
sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari,
entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo
nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo,
richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione
pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria
diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare
sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti
al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo
557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Note all'art. 64:
- Il titolo V del libro sesto del codice di procedura penale, reca: "Procedimento
per decreto".
Per il testo dell'art. 557 del codice di procedura penale, si vedano le
note all'art. 62.