Disciplina delle associazioni di promozione sociale (G.U. 27-12-2000,
n. 300 )
Preambolo
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo
liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo
in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua
autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità
di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2,
3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo
di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e
le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra
le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè
i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di
favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare
e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi
di cui al presente articolo.
Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale
le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi
e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività
di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità
di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale,
ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità
la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione
sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono
limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni
di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati
o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione
sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono
con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede
legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che
i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi
fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo
di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente
previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a
princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell’elettività delle cariche
associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni,
il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio
nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe
alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione
degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte
degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo
in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione,
a fini di utilità sociale.
Art. 4.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le
risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle
loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali,
di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi
internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati
e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche
di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria
e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute
per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione
dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma
1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di
cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali
se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito
imponibile di cui all’articolo 22.
Art. 5.
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità
giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti
testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro
rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto
costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati
alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute
sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto,
è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far
valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima
e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone
che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
CAPO II
REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO
SEZIONE I
Registri nazionale, regionali e provinciali
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale
al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente
legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti
da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie
risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari
sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque
regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere
nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo
dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati,
mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri
di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale,
cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente,
in ambito regionale o provinciale.
Art. 8.
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale,
regionali e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione
dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni
a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo
7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri
di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione
dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni
che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro
regionale o provinciale nonchè la periodica revisione dei registri
regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge
7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì
annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale
di cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali
e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione
del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine
prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è condizione
necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti
dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma
2.
Art. 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare
l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione
e l’ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì
le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento
della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Art. 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e
avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via
amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale,
al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione
del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo
11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale
o nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al
presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del
parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo
14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e
avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso,
entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente,
che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio
di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta
giorni.
SEZIONE II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo
Art. 11.
(Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio»,
presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da
26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i
nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte
nei registri ai rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra
i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte
l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono
essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è
autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire
450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare
le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale
da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento
dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie,
umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio,
che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito
regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate
all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento
per gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti
competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento
del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo
in Italia e all’estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento
del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea,
nazionale e regionale sull’associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento
per lo svolgimento delle attività associative nonchè di
progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati
dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione
e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza
dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione
civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche
in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei
registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze
sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione
fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni
straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza
nazionale sull’associazionismo, alla quale partecipino i soggetti
istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti
dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7,
loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio
si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento
per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni
per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 13.
(Fondo per l’associazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per
l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative
ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo
12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata
la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per
il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
Art. 14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per
l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento
da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma
2.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata
la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a
decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 15.
(Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è
tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione
di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare
nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per
il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 16.
(Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua attività
in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato
di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle
materie di comune interesse.
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale
per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta
all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà
sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni
annue a decorrere dal 2000.
Art. 17.
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale
per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni
di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente
rappresentative.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto
di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie
produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la
seguente ripartizione:».
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge
n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
«1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque
designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo
e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;».
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del
1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme
vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri».
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni
per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
CAPO III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
SEZIONE I
Prestazioni degli associati
Art. 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera
e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare
necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 19.
(Flessibilità nell’orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attività istituzionali
svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i
lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di
cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità
dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti
o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione
aziendale.
SEZIONE II
Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese
nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate,
ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700
milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni
a decorrere dal 2002.
Art. 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di
promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile,
ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500
milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti,
dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si
applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)»;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli
soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società
medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g),
h), h-bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;
b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri
di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del
reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato,
a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti
dalle vigenti disposizioni di legge»;
c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle
detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le
parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)
del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle
detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali
non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g),
h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle
detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non
residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500
milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi
di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora
non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste
dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori
oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni
di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito
delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione
di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico
inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale
per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno
privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo
2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine
dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo
comma dell’articolo 2777 del codice civile.
Art. 25.
(Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno
2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i
messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14
aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali
del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite
le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali,».
Art. 26.
(Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto
il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo
22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi
statutari delle associazioni di promozione sociale.
Art. 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi
da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni
derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità
generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento
di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità
di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate
altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi
dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per
favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo
per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità
europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi
i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto
forma di sovvenzioni globali.
Art. 29.
(Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo
dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia
di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte
da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento
delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con
continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse.
Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo
della loro qualità nonchè le modalità di rimborso
delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono
attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti
che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi
con lo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per
la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati
i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è
elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano
alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture
civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono
prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili
e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione
di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere
autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande
in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4,
della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto
per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali
o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto
alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate
ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati.
Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze
assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere
e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione,
con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Art. 32.
(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono
concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà,
non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione
sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11
agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali;».
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono
inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata
la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed
i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili
con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione,
di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di
sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare
per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative
attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale
sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare
per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno
2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni
a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario
2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni
per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire
67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire
6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.