Legge 21 novembre 2000, n. 342. Art. 37.
Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera
i-ter) è sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro,
per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a
due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche,
a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca
o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilità sociale dopo la
lettera c-septies) è aggiunta la seguente: "c-octies) le erogazioni liberali
in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per
cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive
dilettantistiche";
c) all'articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m)
è sostituita dalla seguente:
"m) le indennità di trasferta, i rimborsi
forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive
nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),
dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato,
che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto";
d) all'articolo 83, concernente premi, vincite e indennità, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i
premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non
concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare
il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio,
al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate
fuori dal territorio comunale.";
e) all'articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dell'onere di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)".
2. All' articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni
tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sulla
parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione
di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni,
concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di
compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta
è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa
fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile
che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle
aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato
testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta
concorre alla formazione del reddito complessivo.
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute
dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti
di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo
1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non
concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente
non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo
complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con il Ministro per i beni e le attività culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività
commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi
effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
materia di formazione del reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data
del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge
16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato
a lire 360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante
disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 è abrogato;
b) nell'articolo 2:
1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti:
"sesto comma";
2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"3 per cento".
5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche
di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti,
se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari
o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni
di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni,
recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche,
e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non
penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi";
b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi
derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche, è abrogata.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2000.
Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi
d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente
a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito
le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di
cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni
tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle
del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999,n. 473.