Legge
regionale 23 marzo 2000, n. 42
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
Art. 1 - Oggetto.
Art. 2 - Funzioni della Regione.
Art. 3 - Funzioni delle province.
Art. 4 - Funzioni dei comuni.
Art. 5 - Elenchi regionali delle attività disciplinate
dal testo unico.
Art. 6 - Finalità.
Art. 7 - Servizi di informazione e di accoglienza turistica.
Art. 8 - Attività di promozione turistica.
Art. 9 - Razionalizzazione delle attività di competenza
degli Enti locali in materia di turismo.
Art. 10 - Ambiti turistici.
Art. 11 - agenzie per il turismo (A.P.T.).
Art. 12 - Organi dell'A.P.T.
Art. 13 - Direttore.
Art. 14 - Compiti del direttore.
Art. 15 - Collegio dei revisori.
Art. 16 - Sostituzione degli organi dell'A.P.T.
Art. 17 - Comitato turistico di indirizzo (C.T.I.).
Art. 18 - Personale.
Art. 19 - Successione nei rapporti delle Aziende di promozione
turistica costituite ai sensi della legge regionale 23 febbraio
1988, n. 9 "Organizzazione turistica della Regione Toscana".
Art. 20 - Finanziamenti.
Art. 21 - Poteri sostitutivi.
Art. 22 - Riconoscimento delle associazioni pro-loco.
Art. 23 - Norme transitorie.
Art. 24 - Oggetto.
Art. 25 - Ripartizione delle competenze e informazioni.
Art. 26 - Alberghi.
Art. 27 - Residenze turistico-alberghiere.
Art. 28 - Dipendenze.
Art. 29 - Campeggi.
Art. 30 - Villaggi turistici.
Art. 31 - Aree di sosta.
Art. 32 - Parchi di vacanza.
Art. 33 - Divieti di vendita e affitto.
Art. 34 - Autorizzazione all'esercizio.
Art. 35 - Classificazione.
Art. 36 - Revisione e rettifica della classificazione.
Art. 37 - Insediamenti occasionali
Art. 38 - Autorizzazione per campeggi temporanei.
Art. 39 - Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa.
Art. 40 - Compiti di vigilanza e di controllo.
Art. 41 - Sospensione e revoca della autorizzazione.
Art. 42 - Sanzioni amministrative.
Art. 43 - Norma transitoria per i campeggi e villaggi turistici.
Art. 44 - Norma transitoria per i campeggi stanziali.
Art. 45 - Oggetto.
Art. 46 - Ripartizione delle competenze e informazioni.
Art. 47 - Case per ferie e rifugi escursionistici.
Art. 48 - Ostelli per la gioventù.
Art. 49 - Rifugi alpini.
Art. 50 - Bivacchi fissi.
Art. 51 - Soggetti legittimati alla gestione.
Art. 52 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività
previste nella sezione seconda.
Art. 53 - Norme particolari per l'autorizzazione di case per ferie,
rifugi e bivacchi.
Art. 54 - Requisiti.
Art. 55 - Affittacamere.
Art. 56 - Case e appartamenti per vacanze.
Art. 57 - Locazioni ad uso turistico.
Art. 58 - Residenze d'epoca.
Art. 59 - Disposizioni concernenti i soggetti gestori.
Art. 60 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività
previste nella sezione terza.
Art. 61 - Esercizio non professionale dell'attività di
affittacamere.
Art. 62 - Residence.
Art. 63 - Classificazione e revisione della classificazione.
Art. 64 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività.
Art. 65 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi.
Art. 66 - Compiti di vigilanza e controllo.
Art. 67 - Sospensione e revoca.
Art. 68 - Sanzioni amministrative.
Art. 69 - Stabilimenti balneari.
Art. 70 - Obblighi amministrativi.
Art. 71 - Compiti di vigilanza e controllo.
Art. 72 - Sanzioni amministrative.
Art. 73 - Oggetto.
Art. 74 - Attribuzione di funzioni.
Art. 75 - Modalità e contenuti della comunicazione.
Art. 76 - Termine di presentazione della comunicazione.
Art. 77 - Informazioni.
Art. 78 - Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno
dell'esercizio.
Art. 79 - Vigilanza e controllo.
Art. 80 - Sanzioni amministrative.
Art. 81 - Osservatorio regionale dei prezzi e delle strutture
ricettive.
Art. 82 - Definizione e attività delle agenzie di viaggio
e turismo.
Art. 83 - Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività.
Art. 84 - Denuncia di inizio di attività.
Art. 85 - Requisiti strutturali.
Art. 86 - Garanzia assicurativa.
Art. 87 - Chiusura temporanea dell'agenzia.
Art. 88 - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività
di agenzia di viaggio.
Art. 89 - Esame di idoneità.
Art. 90 - Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano
viaggi.
Art. 91 - Esercizio dell'attività di organizzazione di
viaggio.
Art. 92 - Organizzazione occasionale di viaggi.
Art. 93 - Uffici di biglietteria.
Art. 94 - Vigilanza e controllo.
Art. 95 - Sospensione e cessazione dell'attività.
Art. 96 - Sanzioni amministrative.
Art. 97 - Norme transitorie.
Art. 98 - Definizione dell'attività di guida turistica.
Art. 99 - Requisiti per l'esercizio della professione.
Art. 100 - Esenzioni.
Art. 101 - Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione.
Art. 102 - Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione.
Art. 103 - Integrazioni dell'abilitazione professionale.
Art. 104 - Pubblicità dei prezzi.
Art. 105 - Ingresso gratuito.
Art. 106 - Vigilanza e controllo.
Art. 107 - Sanzioni amministrative.
Art. 108 - Divieto di prosecuzione dell'attività.
Art. 109 - Norme transitorie.
Art. 110 - Definizione dell'attività di accompagnatore
turistico.
Art. 111 - Requisiti per l'esercizio della professione.
Art. 112 - Titoli.
Art. 113 - Pubblicità dei prezzi.
Art. 114 - Vigilanza e controllo.
Art. 115 - Sanzioni amministrative.
Art. 116 - Divieto di prosecuzione dell'attività.
Art. 117 - Norma transitoria.
Art. 118 - Definizione dell'attività di guida ambientale.
Art. 119 - Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività.
Art. 120 - Rapporti con le professioni di guida di parco e guida
alpina.
Art. 121 - Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione.
Art. 122 - Modalità e contenuti dei corsi.
Art. 123 - Obblighi professionali.
Art. 124 - Pubblicità dei prezzi.
Art. 125 - Vigilanza e controllo.
Art. 126 - Sanzioni amministrative.
Art. 127 - Divieto di prosecuzione dell'attività.
Art. 128 - Norma transitoria.
Art. 129 - Definizione dell'attività di maestro di sci.
Art. 130 - Albo professionale regionale dei maestri di sci.
Art. 131 - Requisiti per l'iscrizione all'albo.
Art. 132 - Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione.
Art. 133 - Modalità e contenuti dei corsi.
Art. 134 - Maestri di sci di altre regioni e Stati.
Art. 135 - Collegio regionale dei maestri di sci.
Art. 136 - Scuole di sci.
Art. 137 - Pubblicità dei prezzi.
Art. 138 - Vigilanza e controllo.
Art. 139 - Sanzioni disciplinari.
Art. 140 - Vigilanza della Regione sul collegio regionale.
Art. 141 - Sanzioni amministrative.
Art. 142 - Norma transitoria.
Art. 143 - Definizione dell'attività di guida alpina.
Art. 144 - Albo professionale regionale delle guide alpine.
Art. 145 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo.
Art. 146 - Corsi di qualificazione e aggiornamento.
Art. 147 - Modalità e contenuti dei corsi.
Art. 148 - Guide alpine di altre regioni e Stati.
Art. 149 - Collegio regionale delle guide alpine.
Art. 150 - Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.
Art. 151 - Pubblicità dei prezzi.
Art. 152 - Vigilanza e controllo.
Art. 153 - Sanzioni disciplinari.
Art. 154 - Vigilanza della Regione sul Collegio regionale.
Art. 155 - Sanzioni amministrative.
Art. 156 - Abrogazioni.
Art. 157 - Norme non inserite nel testo unico che restano in vigore.
Art. 158 - Regolamento di attuazione.
Art. 159 - Rinvii.
Art. 160 - Modifiche del testo unico.
Art. 161 - Norma di salvaguardia.
Allegato A
Art. 1 - Piano regionale dei mercati all'ingrosso
La presente legge disciplina gli interventi nel settore dei mercati
all'ingrosso.
Le norme della presente legge e le tabelle «A» e «B» ad essa allegate
costituiscono il piano regionale dei mercati all'ingrosso di cui
all'art. 2 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 46.
sommario
Art. 4 - Nuove localizzazioni, trasferimenti e superficie
massima delle strutture mercantili
Agli effetti della presente legge, il territorio regionale è
suddiviso nelle zone di cui all'allegata tabella «A».
Le zone individuano l'ambito territoriale dei flussi commerciali
che, per consistenza e dislocazione, possono essere soddisfatti
da un'unica struttura mercantile polivalente.
Per ciascuna zona l'individuazione dell'area del territorio comunale in cui dovrà realizzarsi la struttura mercantile polivalente e le aree destinate alle localizzazioni delle attività di commercio all'ingrosso fuori mercato vengono effettuate d'intesa fra i comuni ricadenti nella zona stessa, sulla base di un documento tecnico-programmatico. Le Associazioni intercomunali territorialmente interessate promuovono il perfezionamento delle intese fra i comuni, dandone atto con propria deliberazione.
Ai fini dell'individuazione di cui al comma precedente, i comuni tengono conto in particolare dei caratteri di accessibilità dell'area, del suo grado di infrastrutturazione nonché della consistenza e della distribuzione territoriale della domanda.
Per ciascuna struttura mercantile si applicano
gli standards di superficie massima destinabile alla vendita di
cui all'allegata tabella «B».
sommario
Allegato A - Zone di intervento e relative strutture mercantili
ZONA N. 1
Comuni che compongono la Zona: Campagnatico, Castiglion della
Pescaia, Cinigiano, Civitella, Gavorrano, Grosseto, Magliano in
Toscana, Roccastrada, Scansano.
Struttura prevista: Centro Alimentare.
ZONA N. 2
Comuni che compongono la Zona: Campiglia Marittima, Campo nell'Elba,
Capoliveri, Capraia, Castagneto Carducci, Marciana, Marciana Marina,
Porto Azzurro, Porto Ferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, San Vincenzo
Suvereto, Follonica, Scarlino, Piombino.
Strutture previste: Centro Alimentare - Mercato Ittico.
ZONA N. 3
Comuni che compongono la Zona: Capannoli, Casciana Terme, Castellina
Marittima, Chianni, Crespina, Fauglia, Lari, Lorenzana, Orciano
P., Ponsacco, Rosignano Marittimo, S. Luce, Terricciola, Collesalvetti,
Livorno, Cecina, Bibbona.
Strutture previste: Centro Alimentare Mercato Ittico.
ZONA N. 4
Comuni che compongono la Zona: Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano,
Bientina, Buti, Calcinaia, Cascina, Pisa, Pontedera, Vicopisano.
Struttura prevista: Centro Alimentare.
ZONA N. 5
Comuni che compongono la Zona: Aulla, Carrara, Fosdinovo, Licciana
Nardi, Massa, Montignoso, Podenzana, Tresana, Villafranca Lunigiana.
Struttura prevista: Centro Alimentare.
ZONA N. 6
Comuni che compongono la Zona: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga,
Borgo a Mozzano, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia A.,
Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Lucca, Montecarlo,
Pescaglia, Porcari, Villa Basilica.
Struttura prevista: Centro Alimentare.
ZONA N. 7
Comuni che compongono la Zona: Agliana, Cutigliano, Lamporecchio,
Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale,
Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio,
Ponte Buggianese, Quarrata, San Marcello Pistoiese, Serravalle
Pistoiese, Montemurlo, Vinci, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Uzzano.
Strutture previste: Centro Alimentare - Mercato Ittico.
ZONA N. 8
Comuni che compongono la Zona: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello,
Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite,
Carmignano, Dicomano, Fiesole, Figline, Firenze, Greve, Impruneta,
Incisa, Lastra a Signa, Marradi, Montelungo, Montespertoli, Palazzuolo
sul Senio, Pelago, Poggio a Caiano, Pontassieve, Prato, Reggello,
Rignano, Rufina, San Casciano, San Godenzo, San Piero a Sieve,
Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle, Vaglia,
Vaiano, Vicchio, San Giovanni Valdarno.
Struttura prevista: Centro Alimentare.
ZONA N. 9
Comuni che compongono la Zona: Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine,
Capolona, Caprese Michelangelo, Castiglion Fibocchi, Castiglion
Fiorentino, Cavriglia, Civitella Val di Chiana, Cortona, Foiano
della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della
Chiana, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine, Sabbiano, Talla,
Terranuova Bracciolini, Sinalunga.
Struttura prevista: Centro Alimentare.
ZONA N. 10
Comuni che compongono la Zona: Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Colle Val d'Elsa,
Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia,
Monticiano, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Rapolano
Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena Sovicille,
Trequanda, Barberino Val d'Elsa.
Struttura prevista: Centro Alimentare.
ZONA N. 11
Comuni che compongono la Zona: Camaiore, Massarosa, Pietrasanta,
Stazzema, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza.
Strutture previste: Centro Alimentare - Mercato Ittico - Mercato
Floricolo.